Con il termine “esterovestizione” si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una persona fisica o di una società.
In questo articolo cercheremo di mettere luce sulle variabili che rivestono un ruolo fondamentale nell’accertamento della residenza delle società. Per arrivare a definire il termine di esterovestizione di una socità è necessario partire dal concetto di residenza fiscale.

LA RESIDENZA FISCALE
L’art. 73 del TUIR dispone che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno alternativamente:
-la sede legale;
-la sede dell’amministrazione;
-l’oggetto principale
nel territorio dello Stato.
E’ quindi evidente che un soggetto che abbia la sede legale all’estero potrebbe comunque essere considerato fiscalmente residente in Italia, ed essere qui assoggettato ad imposizione sui redditi ovunque conseguiti.
La sede dell’amministrazione
– e’ il luogo ove hanno in concreto svolgimento le attivita amministrative e di direzione, e cioe il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi– degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attivita’ dell’ente
– non coincide con il luogo in cui si trova un recapito della societa’ o della persona che genericamente ne cura gli interessi o sia preposta ad uffici di rappresentanza, dipendenze o stabilimenti, ma si identifica con il luogo dove si svolge la preminente attivita’ direttiva ed amministrativa dell’impresa
L’oggetto principale
L’oggetto principale dell’attività corrisponde all’attività esercitata in concreto ed in via primaria dalla società; secondo al GDF sono da prendere in considerazione i seguenti elementi:
– il luogo di svolgimento delle attività che hanno consentito la conclusione di atti e negozi;
– l’identità delle controparti di questi ultimi e la loro residenza;
– la localizzazione della effettiva gestione dei conti correnti e delle disponibilità finanziarie della società.
Ove l’attività svolta in Italia risulti prevalente in senso assoluto, o comunque risulti nettamente preponderante nel quadro di tutte le attività svolte, appare possibile sostenere che l’oggetto principale della società sia collocabile in Italia.
INTERPRETAZIONI GDF
La circolare n. 1/2008 della Guardia di Finanza italiana, precisa che nella fase di accesso presso una società residente deve essere “casualmente” rinvenuta documentazione di varia natura attinente l’operatività di una societàformalmente costituita all’estero, che, in quanto tale, non avrebbe titolo per essere custodita nel territorio dello Stato. In particolare, i verificatori cercheranno:
– la residenza degli amministratori, verificando se vi sia presenza di consiglieri residenti in Italia;
– il luogo in cui si sono svolte le riunioni – formali e/o informali – del Consiglio di Amministrazione e sono compiuti gli atti di amministrazione, riscontrando anche se nelle date indicate sui registri sociali gli amministratori abbiano effettivamente soggiornato all’estero;
– il luogo di recapito delle lettere di convocazione del Consiglio di Amministrazione;
– comunicazioni fax e/o e-mails dalle quali emergano elementi atti a comprovare che la sede di direzione effettiva della società è sul territorio nazionale;
– il luogo in cui sono stati stipulati i contratti relativi ad attività poste in essere dalla società;
– la disponibilità sul territorio nazionale di conti correnti da cui la società trae le provviste finanziarie per lo svolgimento delle attività sociali;
– il luogo di approvvigionamento, predisposizione e formazione dei documenti, contabili o d’altra natura, delle società formalmente istituite all’estero.
CORTE DI CASSAZIONE SULL’ESTEROVESTIONE
La Corte di cassazione ha chiarito che ai fini della configurazione di un abuso del diritto di stabilimento, nell’ipotesi di esterovestizione, ossia di fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, non è necessario accertare la sussistenza di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma, invece, occorre verificare se il trasferimento in realtà vi è stato, o no, cioè se l’operazione sia meramente artificiosa, consistendo nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica.
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